Articolo abrogato dalla l. 3 febbraio 2003 n. 14.
Abrogato dal 22 febbraio 2003
Articolo abrogato dalla l. 3 febbraio 2003 n. 14.
Abrogato dal 22 febbraio 2003
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il legislatore può incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che ciò risulti plausibilmente ragionevole e conseguente ad una equa valutazione dei contrapposti interessi. Le norme denunciate - introducendo una ingiustificata discriminazione rispetto ai medici chirurghi specialisti in odontoiatria, ai quali e` consentito di mantenere, contemporaneamente all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, quella all'albo dei medici chirurghi - privano, senza alcuna plausibile ragione, i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, del diritto, già loro appartenente, di rimanere iscritti all'albo dei medici chirurghi, ove chiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge. Termine finale che parimenti non trova giustificazione in quanto una volta esclusa l'incompatibilità per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensì di una richiesta che, come tale, non può essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneità professionale già conseguita. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 ed abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi come previsto per i medici chirurghi specialisti in odontoiatria e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare, nel termine di cinque anni, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.
Art. 4 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 5 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 20 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee
È manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto norme già dichiarate, 'in parte qua', costituzionalmente illegittime - la questione di costituzionalità degli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - cfr. S.n. 100/1989.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 4 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee · Art. 5 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409~art5 · fonte su Normattiva