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Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100 (in G.U. 1a s.s. 15/03/1989, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20, "nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l' iscrizione all' albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l' iscrizione all' albo dei medici chirurghi cosi' come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione".
Testo in vigore dal 16 marzo 1989 al 22 febbraio 2003
