La direzione didattica ed amministrativa della Scuola e' affidata ad un direttore scelto tra i professori ordinari delle Universita' o fra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a ispettore generale. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro per le finanze per la durata di un biennio, alla scadenza del quale puo' essere riconfermato. Egli e' direttamente responsabile verso il Ministro per le finanze ed ha alle sue dipendenze il personale che frequenta la Scuola, per il tempo in cui esso vi e' assegnato. Il conferimento degli incarichi per l'insegnamento e per le esercitazioni, le materie ed i programmi dei corsi teorici e delle esercitazioni pratiche, le modalita' relative alle prove di esame cui sono sottoposti gli impiegati tenuti a frequentare la Scuola, nonche' il regolamento interno di questa, sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola stessa.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art2 · fonte del testo