Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico, una indennita' mensile cumulabile con le indennita' corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 e successive modificazioni. Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sara' pari alla meta' dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1ª classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti alla qualifica suindicata. Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sara' ridotta alla meta' in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione. Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti. L'indennita' di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola.

Testo vigente dal 17 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-29;310~art8 · fonte del testo