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Presidente di ciascuna azienda e' il comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli e' sostituito dall'ufficiale di porto che ne fa le veci. Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale della azienda;
  • b)dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
  • c)cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonche' il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;
  • d)convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;
  • e)dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;
  • f)dispone la dimissione per inservibilita' e l'alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art5 · fonte del testo