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Presidente di ciascuna azienda e' il comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli e' sostituito dall'ufficiale di porto che ne fa le veci. Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale della azienda;
- b)dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
- c)cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonche' il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;
- d)convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;
- e)dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;
- f)dispone la dimissione per inservibilita' e l'alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974
