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((Il presidente di ciascuna azienda e' nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da un ufficiale di porto a cio' delegato dal comandante della capitaneria di porto)). Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale della azienda;
- b)dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;
- c)cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonche' il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;
- d)convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;
- e)dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva; ((f) dispone la dismissione per inservibilita' e la alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire)).
Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 16 dicembre 2010
