Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974. Leggi il testo vigente →
Il Comitato direttivo delibera:
- a)sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;
- b)sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;
- c)sulla dismissione per inservibilita' e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936; d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;
- e)sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonche' sui progetti di opere di carattere generale;
- f)sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;
- g)su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del Comitato ritengano di sottoporre al suo esame.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974
