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Il Comitato direttivo delibera:

  • a)sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;
  • b)sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;
  • c)sulla dismissione per inservibilita' e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936; d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;
  • e)sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonche' sui progetti di opere di carattere generale;
  • f)sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;
  • g)su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del Comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art7 · fonte del testo