La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale. Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Testo vigente dal 4 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art5 · fonte del testo