Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo. Il trattamento economico e' quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1127, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 4 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art3 · fonte del testo