Istituzione delle scuole elementari carcerarie

Art. 4 — COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale. All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.

Testo vigente dal 8 marzo 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1958 al 8 marzo 1963. 51 parole tolte.

tolto: Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, possono, su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei Comuni capoluoghi di provincia.Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art4 · fonte del testo