Art. 4 — COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale. All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.
Testo vigente dal 8 marzo 1963
