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Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazione a garanzia della solvibilita' del debitore, sono esenti dall'imposta di cui all'art. 10 della tariffa allegato A alla legge tributaria sulle assicurazioni e sono assoggettate alle normali tasse di bollo.

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;306~art2 · fonte del testo