[1]La cancellazione dell'iscritto dall'elenco ha luogo, oltre che in seguito al provvedimento di cui al n. 4) dell'art. 11 quando l'iscritto abbia cessato l'esercizio, ovvero sia stata pronunciata dichiarazione definitiva di fallimento nei suoi riguardi.

[2]Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potra' essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

[3]Qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio del fallito, la cancellazione non potra' aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio stesso.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art13 · fonte del testo