[1]La sanzione di cui al n. 1) dell'articolo precedente si applica per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni nei riguardi dei rapporti di lavoro.

[2]La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi piu' di tre volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti piu' gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l'attivita', sia nei rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti.

[3]Sono pure passibili del provvedimento di cui al n. 2) gli iscritti che abbiano subito condanna per violazione alle disposizioni sulle assicurazioni sociali o commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro.

[4]La sanzione di cui al n. 3) si applica all'iscritto che abbia commesso mancanze di maggiore gravita' di quelle contemplate nei comma precedenti e nei casi di persistente recidivita'.

[5]La sanzione di cui al n. 4 si applica per fatti che a giudizio della Commissione di cui all'art. 9 non consentirebbero l'iscrizione nell'elenco.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art12 · fonte del testo