[1]Le sanzioni che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:

  • 1)la censura;
  • 2)pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;
  • 3)la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
  • 4)la radiazione dall'elenco autorizzato.

[2]Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'esercente.

[3]I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attivita'.

[4]Per il provvedimento di cui al n. 1) e' in facolta' della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art11 · fonte del testo