[1]Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.
[2]Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.
[3]Il presidente della Commissione centrale puo', pero', su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.
[4]La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
4Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.
Testo vigente dal 14 settembre 2012
