Art. 5 — Funzionamento della commissione
La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato e' convocata dal presidente. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e per la validita' delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza. Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.
Testo vigente dal 5 maggio 1971
