Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato

Art. 5 — Funzionamento della commissione

La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato e' convocata dal presidente. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e per la validita' delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza. Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

Testo vigente dal 5 maggio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-04-01;217~art5 · fonte su Normattiva