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E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato. Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, puo' essere consentito, in caso di necessita', il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi. La presente disposizione avra' effetto dall'anno accademico 1968-69.
Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008
