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E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito. E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato. Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, puo' essere consentito, in caso di necessita', il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi. La presente disposizione avra' effetto dall'anno accademico 1968-69.

Testo in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1973

    Illegittimità dichiarata
    20 febbraio 1973

    Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parità una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione più elevata, cosicché può verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

    Art. 12 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari · Art. 3 Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art12 · fonte del testo