Istituzione di nuove universita'

Art. 2 — Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori

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Nelle nuove universita' istituite ai sensi del precedente articolo 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, composto da:

  • a)un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'universita';
  • b)un rappresentante della Regione;
  • c)un rappresentante del Comune in cui ha sede l'universita';
  • d)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • e)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • f)il provveditore regionale alle opere pubbliche;
  • g)l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'universita'. Il comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma. Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica. Il comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore. Nel caso di istituzione di una nuova facolta', ai sensi del precedente articolo 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facolta', ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facolta' indicate dal CUN, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione. I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facolta', vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresi' aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvedera' alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate al precedente quinto comma. Nelle facolta' in cui sia stato costituito il consiglio di facolta', qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre, si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facolta'; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facolta' delle universita' statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Testo in vigore dal 23 agosto 1982 al 4 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art2 · fonte su Normattiva