In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art45 · fonte su Normattiva