Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibili la continuita' e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Universita', lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento deve prevedere:

  • a)il mantenimento, quali organi di governo dell'Universita', delle autorita' accademiche previste dallo statuto della libera Universita' cosi' com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di facolta' le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti universita' dello Stato;
  • b)le diverse attribuzioni del rettore, cui comunque competono tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, salvo quella di convocare e di presiedere il consiglio di amministrazione, e del presidente del consiglio di amministrazione eletto dal consiglio stesso tra i componenti non appartenenti al personale universitario;
  • c)la composizione degli organi collegiali; del consiglio di amministrazione debbono comunque far parte: rappresentanti della provincia autonoma di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e/o di eventuali altre istituzioni culturali, due rappresentanti del Governo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un membro designato dalla regione Trentino-Alto Adige, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La componente non accademica dovra' risultare comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica stessa;
  • d)le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre universita' e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, con la definizione delle relative modalita' e forme di incentivazione nonche' l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengano accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  • e)l'attivita' di specializzazione, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
  • f)il carattere residenziale dell'Universita'; le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilita' edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art41 · fonte su Normattiva