Istituzione di nuove universita'

Art. 16 — Facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino

La facolta' di economia e commercio della libera Universita' degli studi di Urbino conserva la potesta' di rilasciare titoli di studio aventi valore legale a norma delle vigenti disposizioni di legge. Su proposta delle autorita' accademiche della libera Universita' degli studi di Urbino, e con l'ordinaria procedura richiesta per le modifiche allo statuto, potranno essere istituiti, con sede in Urbino, i corsi di laurea ritenuti piu' rispondenti.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art16 · fonte su Normattiva