Istituzione di nuove universita'

Art. 48 — Collaborazione scientifica internazionale

Ai fini di quanto previsto alla lettera d) del precedente articolo 41, l'Universita' degli studi di Trento collabora con le istituzioni universitarie di altri Stati per le esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento attenendosi, nell'ambito comunitario, alle direttive della Comunita' economica europea ed ai relativi provvedimenti di attuazione e, nell'ambito extracomunitario, ai vigenti accordi culturali internazionali di cui la Repubblica italiana sia parte. L'Universita' degli studi di Trento puo' agevolare la possibilita' per gli studenti di frequentare gli studi presso le universita' e le istituzioni universitarie di altri Stati, riconoscendo la validita' dei corsi seguiti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette universita' e istituzioni universitarie.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art48 · fonte su Normattiva