Istituzione di nuove universita'

Art. 43 — Patrimonio - Regolamento interno

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Universita' degli studi di Trento e' devoluto all'Universita' statale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Universita'. I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Universita' passano in capo all'Universita' statale. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' della Provincia autonoma di Trento alla libera Universita' puo' essere mantenuta a favore dell'Universita' statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci. L'approvazione del regolamento interno, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' delegata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede osservando le modalita' e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale ((a norma dell'articolo 54, n. 5))), del citato testo unificato.

Testo vigente dal 3 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art43 · fonte su Normattiva