Istituzione di nuove universita'

Art. 52-bis — Inquadramento del personale dirigente Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti

Testo vigente dal 3 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art52bis · fonte su Normattiva