Art. 53 — Norma transitoria sugli inquadramenti
I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma;((32, secondo comma; 40, ultimo comma)), vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti universita' statali istituite ai sensi della presente legge. Passano altresi', a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; ((32, secondo comma; 40, ultimo comma)).
Testo vigente dal 3 giugno 1983
