Istituzione di nuove universita'

Art. 53 — Norma transitoria sugli inquadramenti

I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma;((32, secondo comma; 40, ultimo comma)), vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti universita' statali istituite ai sensi della presente legge. Passano altresi', a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facolta' delle Universita' o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; ((32, secondo comma; 40, ultimo comma)).

Testo vigente dal 3 giugno 1983

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art53 · fonte su Normattiva