titolo IV — NORME COMUNI, FINANZIARIA E FINALE
- Art. 51 — Consiglio di facoltà e comitati tecnici ordinatori
- Art. 52 — Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti
- Art. 52-bis — Inquadramento del personale dirigente Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1 novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento. Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti
- Art. 53 — Norma transitoria sugli inquadramenti
- Art. 54 — Piano biennale transitorio
- Art. 55 — Facoltà convenzionate
- Art. 56 — Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino
- Art. 57 — Copertura finanziaria
- Art. 58 — Norma di rinvio