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Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di eta' previsto dall'art. 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;
- b)abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;
- c)siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;
- d)siano in possesso dell'attestato di idoneita' conseguito ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615; ((e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica));
- f)abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,. Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'art. 6.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 febbraio 1961
