Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
Provvedimento abrogato dalla l. 3 giugno 1980, n. 243.
Abrogato dal 1 luglio 1980
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneita' dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'art. 8. Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci anni e' sufficiente la sola prova pratica fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'art. 12. Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneita' sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, e' consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1980, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art13 · fonte del testo