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Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneita' dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'art. 8. Per coloro i quali abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno dieci anni e' sufficiente la sola prova pratica fermo l'obbligo della frequenza al corso di cui all'art. 12. Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneita' sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, e' consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'art. 9.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980
