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Il certificato di cui al precedente art. 9 e' rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dai servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria "infermieri" cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 17 gennaio 1957
