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Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art3 · fonte del testo