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Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art9 · fonte del testo