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Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

  • 1)burro;
  • 2)margarina animale e vegetale;
  • 3)formaggi, tanto duri che molli e latticini;
  • 4)ricotta;
  • 5)legumi secchi;
  • 6)conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
  • 7)olii vegetali allo stato commestibile;
  • 8)pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
  • 9)frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
  • 10)frutta secca;
  • 11)pesce fresco, anche congelato;
  • 12)uova di pollame;
  • 13)pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;
  • 14)baccala' secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
  • 15)zucchero;
  • 16)carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;
  • 17)risone e riso;
  • 18)vini comuni, mosti ed uva da vino;
  • 19)aceto;
  • 20)benzina;
  • 21)gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
  • 22)fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1963, n. 441;
  • 23)attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavorazione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;
  • 24)sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  • 25)somministrazioni di acqua;
  • 26)ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, chimiche, ambulatori e simili. Sono escluse altresi' dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 19 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art3 · fonte del testo