Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonche' a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati. Lo stesso trattamento compete alle entrate derivanti dai citati contratti fatti nei confronti delle Regioni, delle Province e dei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' aggiudicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art4 · fonte del testo