Art. 2
Al Collegio dei revisori dei conti e' affidata la revisione della gestione della Croce Rossa italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.
Testo vigente dal 23 aprile 1964
