Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1 Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1 Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1984, n. 467
1La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".
Testo vigente dal 2 settembre 1984
