Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1 Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. 1 Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 agosto 1984, n. 467

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La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".

Testo vigente dal 2 settembre 1984

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1960 al 2 settembre 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 agosto 1984, n. 467

    La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-28;1146~art1 · fonte del testo