Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte. Il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto, stabilire nuove modalita' di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo:

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-28;1146~art3 · fonte del testo