Art. 16 — Trattamento di previdenza
Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidita' e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento. Le modalita' ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
