Il trattamento di previdenza consiste in pensioni a favore degli iscritti, nei casi di vecchiaia e di invalidita' e a favore dei familiari superstiti in caso di decesso anche dopo il pensionamento. Le modalita' ed il contenuto delle prestazioni sono stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti deliberati dall'assemblea dei delegati.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art16 · fonte su Normattiva