Art. 7 — Riscossione dei contributi
Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
