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Coloro che esercitano la consulenza del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, debbono comunicare all'ente i nominativi dei datori di lavoro per i quali prestano la loro opera professionale, indicandone altresi' la sede o la residenza, mediante lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dalla assunzione dell'incarico. Nello stesso termine e modo i datori di lavoro debbono segnalare all'ente i consulenti incaricati. Le predette segnalazioni possono essere fatte congiuntamente. Per i rapporti professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di denuncia di cui al precedente comma debbono essere soddisfatti nel termine di sessanta giorni. I datori di lavoro che si avvalgono dell'opera dei consulenti del lavoro sono tenuti ad apporre su ciascun modello compilato per il versamento dei contributi allo INPS una marca di importo variabile secondo il numero dei dipendenti. I valori delle marche sono cosi' stabiliti:

  • a)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze sino a 5 lavoratori, lire 100;
  • b)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 6 a 10 lavoratori, lire 200;
  • c)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 11 a 20 lavoratori, lire 400;
  • d)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 21 a 50 lavoratori, lire 600;
  • e)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 51 a 100 lavoratori, lire 1.000;
  • f)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze da 101 a 1.000 lavoratori, lire 2.000;
  • g)per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze oltre 1.000 lavoratori, lire 10.000. Le marche sono emesse dall'ente in doppia sezione, da applicarsi rispettivamente una sull'originale e una sulla copia del modello trattenuto dal datore di lavoro. Le marche si prelevano mediante anticipazione dell'importo presso l'ente o presso i distributori da questo autorizzati. Le marche prelevate direttamente dagli iscritti all'ente sono annotate in apposito stampato con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410. L'inosservanza da parte del consulente del lavoro dell'obbligo di denuncia previsto nei primi due commi del presente articolo e' punita con un'ammenda sino a lire 20.000.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art30 · fonte su Normattiva