Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 16
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Le somme corrisposte dall'Ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi da stabilirsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
