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[1]Il presidente e' nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze.

[2]Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art20 · fonte del testo