Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 20
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[1]Il presidente e' nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze.
[2]Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948
