Art. 20
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[1]((Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato sul proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro; dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
[2]Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009
