Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, e' composto:
- a)dal presidente;
- b)da due funzionari di grado non inferiore al quinto, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c)da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro per le finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto;
- d)dai fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.
[2]I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
[3]Le funzioni di consigliere d'amministrazione sono gratuite.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948
