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[1]Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, e' composto:

  • a)dal presidente;
  • b)da due funzionari di grado non inferiore al quinto, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c)da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro per le finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto;
  • d)dai fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.

[2]I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

[3]Le funzioni di consigliere d'amministrazione sono gratuite.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art21 · fonte del testo