Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1948 al 23 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dei Ministri per il lavoro e la presidenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
- a)da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b)da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- c)da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
- d)da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
- e)da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato e, in mancanza di tali designazioni, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- f)da un rappresentante del personale dell'Ente designato dal personale stesso.
[2]Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).
[3]I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 23 febbraio 1952
