Art. 22
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((Il Comitato esecutivo e' composto:
- 1)dal presidente;
- 2)dal vice presidente;
- 3)da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;
- 4)da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto;
- 5)da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;
- 6)dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009
