Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 22
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Il Comitato esecutivo e' composto:
- 1)dal presidente;
- 2)da due membri scelti annualmente a turno dal Consiglio di amministrazione rispettivamente fra i componenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 21;
- 3)da due membri scelti come sopra fra i componenti del Consiglio di cui alla lettera d) dell'articolo predetto.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948
