Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Art. 23
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[1]Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:
- a)di un sindaco designato dal Ministro per le finanze con funzioni di presidente;
- b)di un sindaco designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;
- c)di un sindaco designato dal presidente della Corte dei conti.
[2]Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed i suoi componenti durano in carica tre anni.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948
