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[1]Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:

  • a)di un sindaco designato dal Ministro per le finanze con funzioni di presidente;
  • b)di un sindaco designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;
  • c)di un sindaco designato dal presidente della Corte dei conti.

[2]Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 19 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art23 · fonte del testo