Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:
- a)da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente;
- b)da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c)da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- d)da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
- e)da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
[2]Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio sindacale e' nominato un supplente.
[3]Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[4]I sindaci intervengono alle riunioni del Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenuti negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, quanto applicabili)).
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009
