Art. 27
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per l'assistenza prescritta agli articoli 2 e 11, l'Ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da, stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verra' stabilita nel regolamento medesimo.
tolto: Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
tolto: l prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal Ministro per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art27 · fonte del testo